Dopo aver evidenziato il difetto di una disciplina concorsuale organica e comune sull’insolvenza di gruppo, nonché i diversi modelli teorici di approccio substantive e procedural
consolidation, si tratta dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di gruppo, in raffronto
con la disciplina del concordato preventivo di gruppo, in punto di limiti contenutistici,
competenza del giudice, crediti computabili ai fini delle maggioranze. Sotto tale profilo è
sostenuta la tesi che nell’accordo, a differenza del concordato, possono essere computati
anche i crediti postergati. Nella parte finale ci si sofferma sull’individuazione del giudice
competente, rappresentando, infine, come l’accordo di ristrutturazione dei debiti non consenta facilmente la gestione della crisi transfrontaliera.